Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti posti sui dossi
collinari, soleggiati, con esclusione di quelli
di fondo valle e dei terreni pianeggianti o
umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare
le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione
del "Gattinara" non deve essere superiore
a q.li 75 per ettaro in coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate, eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè
la produzione non superi del 20% il limite sopra
stabilito.
La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate
può stabilire, di anno in anno, prima
della vendemmia, un limite massimo di produzione
o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Gattinara"
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore 65%.
L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita.
Articolo 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
al vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Gattinara" un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12%,
ed alla tipologia "Gattinara" riserva
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 12,5%.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino "Gattinara"
debbono essere effettuate nel territorio del
Comune di Gattinara.
E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste di consentire che le operazioni
di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti
situati nei comuni limitrofi o vicini a quello
di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti
le ditte interessate effettuino, da almeno dieci
anni prima dell'entrata in vigore dei decreto
del Presidente della Repubblica 19 luglio 1963,
n. 930, le operazioni di invecchiamento dei
vino "Gattinara".
Articolo 5.
Il vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Gattinara" deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a tre anni, di cui almeno un anno
di detto periodo in botti di legno.
Per la tipologia "riserva" del vino
D.O.C.G. "Gattinara" il periodo di
invecchiamento non deve essere inferiore a quattro
anni di cui almeno due anni di detto periodo
in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal l°
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
E consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo,
di "Gattinara" più giovane
ad identico "Gattinara" più
vecchio o viceversa nella misura massima del
15%.
In etichetta dovrà figurare il millesimo
relativo al vino che concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Gattinara", ultimato
il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovrà
essere sottoposto alla prova di degustazione
previsto dal punto 4 dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere
effettuata da un'apposita commissione, secondo
le norme, all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura
e delle foreste, sentito il parere del Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini e degli enti interessati.
Articolo 6.
Il vino "Gattinara", all'atto della
sua immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato tendente all'aranciato;
sapore: asciutto, armonico, con caratteristico
fondo amarognolo; profumo: fine che ricorda
quello della viola, specie se molto invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,5%; acidità totale minima: 5,5 per
mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E in facoltà del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, con proprio decreto, di modificare
i limiti minimi sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino a denominazione di origine controllata
e garantita "Gattinara" riserva, proveniente
da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di 12,5% e sottoposto
alle condizioni di invecchiamento di cui all'art.
5 del presente disciplinare, all'atto dell'immissione
al consumo deve possedere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 13%.
Articolo 8.
Nella presentazione e designazione del vino
D.O.C.G. "Gattinara" il termine "riserva"
deve figurare in etichetta al di sotto della
dicitura "denominazione di origine controllata
e garantita" e non può essere intercalato
tra questa e la denominazione geografica "Gattinara".
Detto termine "riserva" non può
figurare in caratteri superiori alla denominazione
"Gattinara".
Alla denominazione di origine controllata e
garantita "Gattinara" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi
gli aggettivi "superiore", "extra",
"fine", "scelto", "selezionato"
e similari.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti
il vino "Gattinara" deve figurare
l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata
di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino
"Gattinara" devono essere di capacità
non inferiore a 350 cc. di vetro scuro e chiuse
con tappi di sughero.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" vino che non risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è
punito a norma dell'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930.