per almeno l'85%; possono concorrere, per
la restante parte, altri vitigni non aromatici, "raccomandati"
o "autorizzati" rispettivamente per le province
di Vercelli e Biella;
"Vespolina", è riservata ai vini ottenuti
da uve di vitigno "Vespolina" per almeno l'85%;
possono concorrere, per la restante parte, altri vitigni
non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati"
per le province di Vercelli e Biella;
"Bonarda" o "Uva rara",
è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigno "Bonarda"
per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte,
altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o
"autorizzati" rispettivamente per le province
di Vercelli e Biella;
"Croatina", è riservata
ai vini ottenuti da uve di vitigno "Croatina"
per almeno l'85%; possono concorrere, per la restante parte,
altri vitigni non aromatici, "raccomandati" o
"autorizzati" rispettivamente per le province
di Vercelli e Biella.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Coste
della Sesia" senz'altra specificazione, i vigneti iscritti
agii albi dei vili D.O.C.G. Gattinara e D.O.C. Lessona e
Bramaterra.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a denominazione di
origine controllata "Coste della Sesia" con la
specificazione "Nebbiolo" o "Spanna"
i vigneti iscritti all'albo dei vini a D.O.C.G. Gattinara.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con la D.O.C. "Coste della
Sesia" senza alcuna specificazione e "Coste della
Sesia" seguita dalle specificazioni "Nebbiolo"
o "Spanna", "Vespolina", "Bonarda"
o "Uva rara", "Croatina" comprende l'intero
territorio dei seguenti comuni:
provincia di Vercelli: Gattinara, Roasio,
Lozzolo, Serravalle Sesia;
provincia di Biella: Lessona, Masserano,
Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata,
Candelo, Quaregna. Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano
Biellese.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari
di giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni
di fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura, devono essere quelli generalmente usati e/o
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli
alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente
le seguenti:
Titolo
Resa alcolometrico
Vini tonn./Ha vol min. naturale
"Coste della Sesia" rosso 11 10
"Coste della Sesia" rosato 11 10
"Coste della Sesia" bianco 11 9,5
"Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna 9 10,5
"Coste della Sesia" Croatina 11 10
"Coste della Sesia" Bonarda o Uva rara 10 10
"Coste della Sesia" Vespolina 10 10
Nelle annate favorevoli i quantitativi di
uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Coste della Sesia" devono
essere riportati nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
Articolo 5.
Vinificazione
Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata
dall'art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio delle province di Vercelli e Biella.
Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento
anche a coloro che già sono in possesso dell'autorizzazione
di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 1967 "Riconoscimento della denominazione
di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione
del relativo disciplinare di produzione".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche,
nonché l'arricchimento alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata,
ma non oltre il 75%, l'eccellenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Articolo 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Coste della Sesia" rosso
colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, tipico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.
"Coste della Sesia" rosato:
colore : rosa più o meno intenso;
odore: delicato con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto armonico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10,5°
;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Coste della Sesia" bianco :
colore: giallo paglierino più o meno intenso ;
odore : caratteristico, fine, intenso;
sapore : secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10,5°
;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 16 per mille.
"Coste della Sesia" Nebbiolo o
Spanna :
colore: granata tendente all'aranciato se invecchiato ;
odore intenso, caratteristico ;
sapore : secco, di buon corpo, caratteristico ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 20 per mille.
"Coste della Sesia" Bonarda o Uva
rara :
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: fine, intenso, persistente ;
sapore : sapido, equilibrato, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 19 per mille ;
"Coste della Sesia" Croatina :
colore: rosso vivo più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico intenso;
sapore : secco, equilibrato, di corpo ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 19 per mille.
"Coste dalla Sesia" Vespolina
colore : rosso di buon intensità ;
odore : molto caratteristico, intenso ;
sapore : secco, giustamente tannico, talvolta vivace ;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11° ;
acidità totale minima : 5 per mille ;
estratto secco netto minimo : 19 per mille.
Articolo 7.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Coste della Sesia" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggetti extra, fine, scelto, selezionato, superiore,
riserva, vecchio e similari. Nella designazione dei vini
di cui all'art. 2 è consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo
e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la denominazione
"Coste della Sesia" immediatamente seguita dalla
dicitura "denominazione di origine controllata",
dovrà precedere immediatamente in etichetta la specificazione
relativa al vitigno o al colore.
La specificazione del vitigno o del colore deve essere altresì
riportata con caratteri, per larghezza e per altezza, di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare
la denominazione "Coste della Sesia", seguito
dal nome di vitigno.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Coste della Sesia" è
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Il vino "Coste della Sesia" rosso può utilizzare
in etichetta l'indicazione "novello" secondo la
vigente normativa per i vini "novelli".
I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti
di capacità inferiore a cinque litri debbono essere
immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale
delle capacità di litri 0.375, litri 0.75 e litri
1.5. Le bottiglie di cui trattasi debbono essere chiuse
con tappo di sughero.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.