Sono pertanto da considerarsi idonei
unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati,
con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni
pianeggianti o umidi. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere
quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare
le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del
"Gattinara" non deve essere superiore a
q.li 75 per ettaro in coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate, eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purchè la produzione non
superi del 20% il limite sopra stabilito.
La regione Piemonte, inoltre, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate
può stabilire, di anno in anno, prima della
vendemmia, un limite massimo di produzione o di utilizzazione
di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Gattinara"
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
65%.
L'eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita.
Articolo 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
al vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale di 12%, ed alla tipologia "Gattinara"
riserva un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 12,5%.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio del vino "Gattinara" debbono
essere effettuate nel territorio del Comune di Gattinara.
E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste di consentire che le operazioni di
invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati
nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara,
a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata
in vigore dei decreto del Presidente della Repubblica
19 luglio 1963, n. 930, le operazioni di invecchiamento
dei vino "Gattinara".
Articolo 5.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni,
di cui almeno un anno di detto periodo in botti di
legno.
Per la tipologia "riserva" del vino D.O.C.G.
"Gattinara" il periodo di invecchiamento
non deve essere inferiore a quattro anni di cui almeno
due anni di detto periodo in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal l° dicembre
dell'anno di produzione delle uve.
E consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di
"Gattinara" più giovane ad identico
"Gattinara" più vecchio o viceversa
nella misura massima del 15%.
In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo
al vino che concorre in misura preponderante.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara", ultimato il periodo obbligatorio
di invecchiamento, dovrà essere sottoposto
alla prova di degustazione previsto dal punto 4 dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata
da un'apposita commissione, secondo le norme, all'uopo
impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e degli enti
interessati.
Articolo 6.
Il vino "Gattinara", all'atto della sua
immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso granato tendente all'aranciato; sapore:
asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;
profumo: fine che ricorda quello della viola, specie
se molto invecchiato; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,5%; acidità totale minima:
5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per
mille.
E in facoltà del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, con proprio decreto, di modificare
i limiti minimi sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" riserva, proveniente da uve
che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 12,5% e sottoposto alle condizioni di
invecchiamento di cui all'art. 5 del presente disciplinare,
all'atto dell'immissione al consumo deve possedere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di
13%.
Articolo 8.
Nella presentazione e designazione del vino D.O.C.G.
"Gattinara" il termine "riserva"
deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura
"denominazione di origine controllata e garantita"
e non può essere intercalato tra questa e la
denominazione geografica "Gattinara".
Detto termine "riserva" non può figurare
in caratteri superiori alla denominazione "Gattinara".
Alla denominazione di origine controllata e garantita
"Gattinara" è vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino
"Gattinara" deve figurare l'indicazione
veritiera e documentabile dell'annata di produzione
delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Gattinara"
devono essere di capacità non inferiore a 350
cc. di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di
origine controllata e garantita "Gattinara"
vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione
è punito a norma dell'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930.